COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VALPANTENA Avverso validità gara Olympia Montorio – Valpantena del 21/3/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VALPANTENA Avverso validità gara Olympia Montorio – Valpantena del 21/3/2005 – Campionato di 3^ Categoria L’U.S. Valpantena ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare, agli effetti del tesseramento, del giocatore Cacicia Angelo nelle fila dell’A.C. Olympia Montorio. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato assunte informazioni presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali è emerso che il giocatore Cacicia Angelo è stato regolarmente tesserato dall’A.C. Olympia Montorio, con decorrenza 15/3/2005; ritenuto che la partecipazione del calciatore Cacicia Angelo alla gara, oggetto del reclamo, è risultata legittima 43/875 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dall’U.S. Valpantena; • di confermare la regolarità della gara con il risultato acquisito in campo : Olympia Montorio – Valpantena 3 – 2; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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