COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. TEGLIO VENETO Avverso validità gara Teglio Veneto – Gainiga del 23/3/2005 – Trofeo Veneto Orientale per Società di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. TEGLIO VENETO Avverso validità gara Teglio Veneto – Gainiga del 23/3/2005 – Trofeo Veneto Orientale per Società di 3^ Categoria L’A.C. Teglio Veneto ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare del giocatore Bragato Giuseppe nelle fila dell’A.C. Teglio Veneto, perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; constatato che il giocatore Bragato Giuseppe era effettivamente colpito da sanzione di squalifica nel Torneo in epigrafe indicato, per una giornata di gara – per ammonizioni – secondo quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.18 del 17/11/2004 del Comitato Locale di S.Donà di Piave; ritenuto che il calciatore Bragato Giuseppe non aveva titolo a partecipare alla gara, oggetto del reclamo; constatato che la Società Gainiga non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Teglio Veneto; • di comminare a carico dell’A.S. Gainiga la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola come segue : Teglio Veneto-Gainiga : 3 – O; • di comminare a carico dell’A.S. Gainiga la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata.
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