COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S.A. MORTISE PD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 30 del 16/2/2005 – Perdita della gara USA Mortise-Perarolo del 6/2/2005 e penalizzazione di un punto in classifica – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S.A. MORTISE PD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 30 del 16/2/2005 – Perdita della gara USA Mortise-Perarolo del 6/2/2005 e penalizzazione di un punto in classifica – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.A. Mortise PD ha presentato rituale reclamo avverso le seguenti deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicate sul Comunicato n. 30 del 16/2/2005, assunte a seguito della decisione delle due società interessate di non disputare il secondo tempo della partita in epigrafe, nonostante l’invito dell’arbitro a continuarla e quindi ritenute dal G.S. rinunciatarie : • sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 e penalizzazione di un punto in classifica, • inibizione sino al 27 febbraio 2005 al dirigente accompagnatore della società Sig. Claudio Frasson (Mortise), perché la decisione delle due società di non disputare il secondo tempo della partita nonostante l’invito dell’arbitro costituisce violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni; • ammenda di € 100,00 a carico della Società Mortise per non aver assicurato la custodia degli spogliatoi. La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile la parte del reclamo riguardante la inibizione sino al 27/2/2005 a carico del dirigente accompagnatore Sig. Claudio Frasson, perché trattasi di provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 41, 3°comma lettera b) del C.G.S.; letto il reclamo per quanto attiene gli altri provvedimenti impugnati; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della società opponente; sentito personalmente l’arbitro che ha specificato che a ben sette giocatori della Società Perarolo erano stati sottratti, effetti personali, danaro e telefoni cellulari e che vennero espletati dagli interessati gli adempimenti utili al blocco dell’operatività delle Carte di Credito e dei Bancomat rubati; rilevato che la situazione occorsa nell’intervallo ha sicuramente determinato l’insorgere di uno stato di necessità in relazione all’indifferibile esigenza di compiere le operazioni atte ad evitare dannose ulteriori conseguenze; valutato quindi che ricorre nella fattispecie il caso di cause di forza maggiore previsto dall’art. 55, 2° comma delle NOIF P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il ricorso presentato dalla Società U.S.A.Mortise PD; • di disporre la ripetizione della gara in data da stabilire dal Comitato Provinciale di Padova; • di annullare la sanzione della multa di € 100,00 carico della Società USA Mortise PD. La tassa reclamo non è stata versata
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