COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. LIBERTAS CASTAGNARO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 9/3/2005 – Ripetizione gara Costabissara – Libertas Castagnaro del 20/02/2005 – Attività Calcio Femminile – Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. LIBERTAS CASTAGNARO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 9/3/2005 – Ripetizione gara Costabissara – Libertas Castagnaro del 20/02/2005 – Attività Calcio Femminile – Campionato di Serie D La Società U.S. Libertas Castagnaro ha presentato rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 29 del 9/3/2005 dell’Attività del Calcio Femminile, che ne ha disposto il recupero, chiedendo invece l’applicazione dell’art. 12,1° comma del C.G.S. nei confronti della Società Costabissara con la motivazione che le porte del campo dell’U.S. Costabissara non avevano le misure regolamentari previste. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo della Società opponente e la documentazione ufficiale agli atti; letta la memoria difensiva depositata dall’U.S. Costabissara; sentito l’arbitro, il quale ha precisato che le ragioni ostanti alla disputa della gara sono state da lui ravvisate precipuamente nel dislivello del terreno, ubicato in prossimità delle linee di porta, che costituiva un pericolo per l’incolumità stessa delle calciatrici, in ispecie del portiere; ritenuto pertanto, che spettasse esclusivamente alla Società ospitante, responsabile dell’idoneità del terreno di gioco, provvedere al ripristino del medesimo in tempo utile per permettere l’inizio della gara; rilevato, dunque, che la mancata disputa della partita non possa che ricondursi al comportamento colpevolmente omissivo dell’U.S. Costabissara, di talché la decisione del Giudice di Prime Cure andrà riformata, nel senso di infliggere all’U.S. Costabissara la sanzione della perdita sportiva della gara per 0-3 P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Libertas Castagnaro; • di infliggere all’U.S. Costabissara la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di : Costabissara – Libertas Castagnaro 0 – 3; • di comminare all’U.S. Costabissara la sanzione dell’ammenda di € 50,00 per non aver messo a disposizione strumenti idonei a rendere agibile il terreno di gioco. La tassa reclamo non è stata versata.
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