COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. GIOVANILE EZZELINA Avverso validità gara Centro Sport Onè – Giovanile Ezzelina del 4/4/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. GIOVANILE EZZELINA Avverso validità gara Centro Sport Onè – Giovanile Ezzelina del 4/4/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D L’A.C. Giovanile Ezzelina ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila del Centro Sport Onè, del giocatore Zardo Francesco. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato che il giocatore Zardo Francesco, pur posto in lista di svincolo dalla Società di appartenenza A.C. S.Vito Bassano, è stato precedentemente da questa trasferito a titolo di prestito alla Società A.S. Centro Sport Onè di Fonte - in data 6/9/2004; considerato che detto trasferimento è operante per l’intero arco della stagione sportiva 2004/2005 e che pertanto ha effetto sospensivo dello svincolo che decorre quindi dal 1° luglio 2005; ritenuta legittima la partecipazione del calciatore Zardo Francesco alla gara oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dall’A.C. Giovanile Ezzelina; • di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo di : Centro Sport Oné – Giovanile Ezzelina 5 – 2. La tassa reclamo non è stata versata.
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