COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CERVARESE Avverso validità gara Union Calcio Cavarzere – Cervarese del 10/4/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CERVARESE Avverso validità gara Union Calcio Cavarzere - Cervarese del 10/4/2005 – Campionato di 1^ Categoria L’U.S. Cervarese ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’Union Calcio Cavarzere, del giocatore Crivellari Diego. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; letta la memoria fatta pervenire dall’Union Calcio Cavarzere, la quale, tra l’altro, non è neppure sottoscritta; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato : - che il giocatore Crivellari Diego è stato posto nella “1° lista di svincolo collettiva” – del luglio 2004 - dalla Società Union Calcio Cavarzere, all’epoca Società di appartenenza del Crivellari; - che lo svincolo del Crivellari è stato regolarmente inserito dell’elenco alfabetico dei calciatori svincolati, elenco edito nel mese di agosto 2004, per cui l’Union Calcio Cavarzere ne ebbe la giuridica conoscenza già dall’inizio della stagione sportiva 2004/2005; - che l’Union Calcio Cavarzere non ha più provveduto a ritesserare il calciatore Crivellari Diego; constatato quindi che il calciatore Crivellari Diego non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’U.S. Cervarese; • di applicare a carico dell’Union Calcio Cavarzere, il disposto di cui all’art. 12, comma 5a del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : Union Calcio Cavarzere – Cervarese 0 – 3; • di comminare a carico dell’Union Calcio Cavarzere l’ammenda di € 52,00.- per aver impiegato un calciatore in posizione irregolare. La tassa reclamo non è stata versata.
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