COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CASTELGOMBERTO LUX Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 44 del 13/4/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Zaupa Fabio – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. CASTELGOMBERTO LUX
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 44 del 13/4/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Zaupa Fabio – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Castelgomberto Lux ha presentato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 44 del 13/4/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica al proprio calciatore Zaupa Fabio per tre giornate per “aver colpito con un pugno un giocatore avversario, senza cagionargli alcun danno”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo della Società opponente;
eperiti ulteriori accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato i fatti di cui al referto e, segnatamente, ha ribadito che il giocatore Zaupa Fabio ha effettivamente colpito un avversario con un pugno
valutata la decisione del Giudice di primo grado che si appalesa equa
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Castelgomberto Lux;
• di confermare la squalifica a carico del calciatore Zaupa Fabio per tre giornate;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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