COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.P. CAMPODORO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 35 del 23/3/2005 – Ammenda di € 60,00 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.P. CAMPODORO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 35 del 23/3/2005 – Ammenda di € 60,00 – Campionato di 3^ Categoria La Società S.P. Campodoro ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 35 del 23/3/2005, con la quale infliggeva a suo carico la sanzione dell’ammenda di € 60.00 per “non aver indossato, durante la gara, maglie recanti sul dorso la numerazione progressiva dei propri giuocatori (Regola n. 4 equipaggiamento calciatori) recidiva.” La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso proposto dalla S.P. Campodoro, con il quale porta ad esempio la situazione della Società dilettantistica A.S.D. Cervia 1920 che fa indossare ai propri giocatori, in gare ufficiali, maglie personalizzate recanti sul dorso il cognome degli atleti e senza un numero progressivo; interpellata a tal proposito la Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, che ha precisato quanto segue : “l’A.S.D. Cervia è stata autorizzata da questa Lega a far indossare ai propri giocatori maglie personalizzate sul dorso con il cognome del calciatore e senza numero progressivo dall’1 all’11 e, per le riserve, da 12 in poi; detta autorizzazione presenta un carattere eccezionale per la corrente stagione sportiva, in dipendenza del fatto che la stessa Società è protagonista del cosidetto “reality show” denominato “Campioni” per cui le altre Società dilettantistiche devono adeguarsi alle norme contenute nell’art. 72 delle N.O.I.F.”; visto infine quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2004 del C.R. Veneto punto 4.30., che prevede l’applicazione di una multa per la mancata osservanza delle disposizioni contemplate nel predetto art. 72 NOIF P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di di respingere il ricorso proposto dalla S.P. Campodoro; • di confermare la sanzione dell’ammenda a carico della S.P. Campodoro di € 60,00; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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