COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. FUTSAL MESTRE Avverso validità gara NAS Milan Guarda – Futsal Mestre dell’1/4/2005 – Divisione di Calcio a Cinque – Campionato di Serie C/2

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.I. FUTSAL MESTRE Avverso validità gara NAS Milan Guarda – Futsal Mestre dell’1/4/2005 – Divisione di Calcio a Cinque – Campionato di Serie C/2 La Società C.S.I. Futsal Mestre ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila del NAS Milan Guarda, del giocatore Badoer Oscar. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato : - che la Società NAS Milan Guarda ha richiesto il tesseramento del giocatore predetto – nato il 29/1/1973 - indicando erroneamente il cognome di Bodoer (anziché Badoer) ma che non ci sono dubbi sul fatto che si tratti della stessa persona; accertata quindi la regolare partecipazione del giocatore Badoer Oscar alla gara oggetto del presente giudizio, in quanto debitamente tesserato; ritenuto, tutavia, che la ricorrente sia stata indotta all’errore dalla negligenza del NAS Milan Guarda, che, come visto, ha trasmesso una richiesta di tesseramento affetta da “lapsus calami” evitabile con la dovuta attenzione; rilevato pertanto che siffatta condotta del NAS Milan Guarda debba essere sanzionata P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dal CSI Futsal Mestre • di omologare la gara NAS Milan Guarda – Futsal Mestre con il risultato acquisito in campo di 3 – 3; • comminare a carico della Società NAS Milan Guarda la sanzione dell’ammenda di € 52,00, per aver indotto in errore, con la propria negligenza, la Consorella Futsal Mestre a presentare il ricorso sulla regolarità dell’incontro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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