COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : della Società TVS VEGGIANO del Sig. ZANDONA’ Maurizio – Presidente e legale rappresentante della Società TVS Veggiano
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO
Nei confronti :
della Società TVS VEGGIANO
del Sig. ZANDONA’ Maurizio – Presidente e legale rappresentante della Società TVS Veggiano
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, con atto del 25/3/2005 ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione Disciplinare :
- la Società TVS VEGGIANO
- il Sig. ZANDONA’ Maurizio – Presidente e legale rappresentante della Società TVS Veggiano
per infrazione dell’art. 1,1° comma del C.G.S. in quanto responsabili di aver disatteso i principi più elementari della correttezza sportiva che sono insiti nello svolgimento della attività calcistica, perché è stato accertato che il giocatore DELIVANELLI Enrico è stato impiegato, privo di tesseramento, nella gara Brusegana – TVS Veggiano del 19/3/2005 del Campionato Juniores Provinciale 2004/2005.
La Commissione Disciplinare
constatato che, pur regolarmente riconvocato, non si è presentato al dibattimento odierno il legale rappresentante della Società deferita;
constatato altresì che la Società TVS Veggiano non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione a sua difesa;
accertata la sussistenza degli addebiti a carico della Società TVS Veggiano e del suo legale rappresentante, essendo documentato l’impiego del calciatore privo di tesseramento;
appurato che il deferimento è intervenuto nel rispetto dell’art. 42, 4° comma del C.G.S., di talché si deve applicare il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di comminare a carico della Società TVS Veggiano la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro del 19/3/2005 c.s. : Brusegana – TVS Veggiano 3-0 e ciò in applicazione del disposto di cui all’art. 12, comma 5° lettera a) del C.G.S;
• di comminare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Zandonà Maurizio (Presidente pro-tempore Soc. TVS Veggiano) sino al 19 Maggio 2005;
• di infliggere nei confronti della Società TVS Veggiano l’ammenda di € 52,00.-
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