COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. GABETTI VALEGGIO Avverso validità gara Benaco – Gabetti Valeggio del 24/04/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. GABETTI VALEGGIO Avverso validità gara Benaco – Gabetti Valeggio del 24/04/2005 – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Gabetti Valeggio ha presentato rituale reclamo avverso la regolarità della gara Benaco – Gabetti Valeggio del 24/4/2005 del Campionato di 1^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila dell’A.S. Benaco, del giocatore Poiesi Sebastiano, perché squalificato. La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società opponente e la documentazione ufficiale agli atti; preso visione delle controdeduzioni fatte pervenire dall’A.S. Benaco Calcio, nelle quali sostanzialmente ammette l’infrazione addebitata; esperiti i dovuti accertamenti dai quali è risultato che a carico del giocatore Poiesi Sebastiano era stato adottato il provvedimento della squalifica per una giornata, provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 48 del 22/4/2005;considerato che la sanzione disciplinare doveva essere scontata in occasione della gara del 24/4/2005 e ciò in base aquanto disposto dall’art. 17, 2° comma del C.G.S.; constatato che la Soc. Benaco, pur ritualmente informata nella veste di controinteressato, non ha inoltrato controdeduzione alcuna;ritenuto che il giocatore Poiesi Sebastiano non aveva titolo a partecipare all’incontro, oggetto del giudizio P.Q.M. delibera • di infliggere a carico dell’A.S. Benaco la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 12, comma 5a delC.G.S., omologando la gara c.s. : Benaco – Gabetti Valeggio 0-3; • di infliggere alla Società A.S. Benaco la sanzione dell’ammenda di € 52,00, in quanto responsabile di aver impiegato in una gara ufficiale, un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non è stata versata.
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