COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 4 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. RONCHI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 39 del 20/4/2005 – Squalifica per cinque giornate giocatore Rizzi Maikol – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 4 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. RONCHI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 39 del 20/4/2005 – Squalifica per cinque giornate giocatore Rizzi Maikol - Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Ronchi ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 20/4/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per cinque giornate a carico del proprio giocatore Rizzi Maikol “perché in occasione di un infortunio capitato ad un suo compagno di squadra, colpiva l’arbitro alle spalle con un tocco leggero e alla vista del conseguente provvedimento di espulsione, reagiva spruzzando sul viso dell’arbitro l’acqua contenuta nella borraccia, accompagnando il gesto con espressioni di carattere ingiurioso”. La Società opponente asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dall’A.C. Ronchi; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha integralmente confermato, quanto puntualmente esposto nel suo referto; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione disciplinare delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Ronchi; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Rizzi Maikol; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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