COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 4 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PATAVINA POLVERARA Avverso validità gara Patavina Polverara – Legnarese del 24/04/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 4 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PATAVINA POLVERARA Avverso validità gara Patavina Polverara - Legnarese del 24/04/2005 – Campionato di 1^ Categoria L’A.C. Patavina Polverara ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’U.S. Legnarese, del giocatore Giacomini Alessio. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto il quale, con missiva del Segretario del Comitato, in data 29/04/2005 ha comunicato quanto segue : - che dall’archivio dei tesserati è stata recuperata la richiesta di tesseramento n. 172089 relativa al calciatore Giacobini Alessio, nato il 25/2/1976, tesserato a favore dell’U.S. Legnarese a far data dal 7/8/2004, - che la scrittura approssimativa usata dal compilatore del predetto modulo ha indotto in errore l’addetto all’inserimento dei dati nel meccanografico, che anziché Giacomini ha letto e digitato “Giacchini”; - che l’U.S. Legnarese non ha mai provveduto a segnalare all’Ufficio competente l’anomalia riguardante il summenzionato tesserato, nonostante siano stati rimessi alla Società ben tre tabulati meccanografici, riportanti l’elenco dell’intero parco giocatori; ritenuta regolare la partecipazione del calciatore Giacomini Alessio alla gara oggetto del presente giudizio; considerato comunque il comportamento negligente dell’U.S. Legnarese, per aver omesso di segnalare l’inserimento non corretto del nominativo del Giacomini, inducendo in errore la Consorella Patavina Polverara ed a sporgere reclamo P.Q.M. delibera • di respingere il reclamo proposto dall’A.C. Patavina Polverara; • di confermare la validità della gara, omologandola con il risultato acquisito in campo di : Patavina Polverara – Legnarese 1 – 3; • di comminare a carico dell’U.S. Legnarese l’ammenda di € 52,00.- per comportamento negligente; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata a carico dell’A.C. Patavina Polverara.
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