COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 dell’11 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BARALDO COSTR. U.C.A. SOLESINO Avverso validità gara Turchese – Baraldo Costr. Solesino dell’1/5/2005 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 dell’11 Maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BARALDO COSTR. U.C.A. SOLESINO
Avverso validità gara Turchese – Baraldo Costr. Solesino dell’1/5/2005 – Campionato di 2^ Categoria
La Società Baraldo Costr. U.C.A. Solesino ha presentato opposizione avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’A.C. Turchese – del giocatore Fusetto Cristian.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto è risultato quanto segue :
- che il trasferimento a titolo di prestito intervenuto tra l’U.S. Fulgor Crespino e l’Union Calcio Cavarzere è stato annullato in seguito alla richiesta avanzata dalle Società interessate che avvalendosi del disposto di cui all’art.103 bis delle NOIF, hanno ottenuto la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo;
- che successivamente l’U.S. Fulgor Crespino ha svincolato il Fusetto il 17/12/2004;
- che il calciatore Fusetto Cristian è stato regolarmente tesserato dall’A.C. Turchese con decorrenza 18/12/2004;
constatato quindi che il calciatore Fusetto Cristian aveva pieno titolo a partecipare alla gara oggetto del presente giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dalla Società Baraldo Costr. U.C.A. Solesino;
• di omologare la gara con il risultato acquisito in campo c.s. : Turchese - Baraldo Costr. U.C.A. Solesino 0 - 0;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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