COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società A.C. Piave Tegorzo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società A.C. Piave Tegorzo Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, a seguito di segnalazioni di Società terze interessate, con atto del 27/4/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società Piave Tegorzo per l’impiego di alcuni calciatori – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – in gare del Campionato di 2^ Categoria 2004/2005, chiedendo l’applicazione della sanzione di penalizzazione di punti in classifica, come previsto dagli artt. 12,8° comma e art. n.13 n.1 sub f) del C.G.S.). Trattasi dei giocatori Giotto Stefano, Polloni Fabio e Secci Wladi, i cui tesseramenti sono stati formalizzati soltanto in data 22 Gennaio 2005. Esaminata la documentazione agli atti relativa al deferimento in oggetto; letta la memoria difensiva depositata dall’A.C. Piave Tegorzo; sentito il legale rappresentante dell’A.C. Piave Tegorzo, assistito dal difensore; la Commissione Disciplinare ha constatato quanto segue: - i giocatori Giotto Stefano, Polloni Fabio e Secci Wladi – regolarmente in forza alla Società all’inizio della stagione sportiva - sono stati posti in lista di svincolo suppletiva con richiesta inoltrata il 16/12/2004; - i suddetti giocatori hanno ripristinato il tesseramento in favore dell’A.C. Piave Tegorzo presentando formale richiesta in data 22/1/2005. Nel periodo intercorso è stata accertata l’irregolare partecipazione dei calciatori Giotto Stefano e Polloni Fabio alle seguenti gare : 19/12/2004 Piave Tegorzo – Juventina Ed Polaris 09/01/2005 Piave Tegorzo - Sedico Non è emersa alcuna responsabilità nei confronti dell’A.C. Piave Tegorzo per le altre gare segnalate dal C.R.Veneto. Essendo decorsi i termini di cui all’art. 25, 5° comma e art. 42, 4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta unicamente l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico della Società, provvedimenti diversi dalla perdita della gara. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2, 4° comma del C.G.S. Pare a questa Commissione, richiamando precedenti recenti decisioni, che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12, 8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento: la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, questa ipotesi si presenta affine a quella che la Commissione sta giudicando, in cui la Società ha fatto partecipare ad incontri due calciatori in quel momento privi di tesseramento. Ne deriva che la sanzione minima applicabile non potrà che essere la stessa, e quindi, risultando la partecipazione dei predetti calciatore in posizione irregolare in due gare, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di due punti in classifica, vale a dire uno per ciascuna gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera - di comminare a carico della Società Piave Tegorzo la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti in classifica del Campionato di 2^ Categoria 2004/2005.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it