COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 18 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società U.S. Torre

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 18 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società U.S. Torre Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, a seguito di numerose segnalazioni di Società, con atto del 27/4/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società U.S. Torre perché, in seguito ad accertamenti effettuati, è risultato l’impiego di un calciatore – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – in numerose gare del Campionato di 1^ Categoria 2004/2005, chiedendo l’applicazione della sanzione di n. 20 punti di penalizzazione in classifica (un punto per ciascuna delle gare sopra menzionate, come previsto dagli artt. 12,8° comma e art. n.13 n.1 sub f) del C.G.S.). Trattasi del giocatore Boschello Paolo, il cui tesseramento non è mai stato formalizzato. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione agli atti relativa al deferimento in oggetto; letta la memoria difensiva depositata dall’U.S. Torre; sentito il legale rappresentante dell’U.S. Torre, senza l’assistenza del difensore, che non ha comprovato l’impedimento addotto; la Commissione Disciplinare osserva quanto segue : in via preliminare va precisato che il difensore nominato dalla società deferita s’è limitato a comunicare, senza documentare, l’impedimento a presenziare alla discussione e che, in ogni caso, nel procedimento disciplinare sportivo, l’assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria. Ad ogni buon conto, l’U.S. Torre aveva ampiamente illustrato le sue difese nella corposa ed articolata memoria in atti. Quanto al merito, giova anzitutto rilevare che il Comitato Regionale Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società operanti nel suo ambito la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/7/2004 punto 1.1.5., ulteriormente specificando i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2004. Donde discende che l’U.S. Torre ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, delle disposizioni che regolavano il tesseramento dei giocatori svincolati per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF. Ciò posto è palese in atti la prova della responsabilità oggi ascritta alla Società deferita. In particolare, le gare in esame nel presente giudizio sono risultate le seguenti : • 17/10/2004 Conselve – Torre • 24/10/2004 Torre – Rubano • 31/10/2004 Cervarese – Torre • 07/11/2004 Torre – Petrarca • 14/11/2004 Union Calcio Cavarzere – Torre • 21/11/2004 Torre – Noventa • 28/11/2004 Carpanedo – Torre • 05/12/2004 Torre – Camponogarese • 08/12/2004 Mestrino – Torre • 12/12/2004 Torre – Legnarese • 19/12/2004 La Rocca – Torre • 09/01/2005 Pegolotte – Torre • 16/01/2005 Torre – Vigonovo Tombelle • 23/01/2005 Albignasego – Torre • 30/01/2005 Torre – Patavina Polverara • 06/02/2005 Torre – Conselve • 13/02/2005 Rubano – Torre • 13/03/2005 Torre – Union Calcio Cavarzere • 20/03/2005 Noventa – Torre • 30/03/2005 Petrarca – Torre Il problema è quindi ora quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25, 5° comma e art. 42, 4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società diversi dalla perdita della gara. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2, 4° comma del C.G.S. Pare a questa Commissione, richiamando precedenti recenti decisioni, che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12, 8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento : la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, questa ipotesi si presenta affine a quella, che la Commissione sta giudicando, in cui fin dall’origine la Società abbia fatto partecipare ad incontri un calciatore già in quel momento privo di tesseramento. Ne deriva che la sanzione minima applicabile non potrà che essere la stessa, e quindi, risultando la partecipazione del predetto calciatore in posizione irregolare in ben venti gare, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di venti punti in classifica, vale a dire uno per ciascuna gara. A ciò si aggiunga che i fatti in questione rilevano anche la violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art. 1,1° comma del C.G.S.; atteso che il fatto è ascrivibile ad una negligenza dei dirigenti, e che peraltro la Società avrebbe potuto regolarmente conseguire il tesseramento del suddetto atleta a semplice richiesta, si ritiene congrua la sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera b) del C.G.S., dell’ammenda di € 52,00.- P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera a) di comminare a carico della Società U.S.Torre la sanzione della penalizzazione di n. 20 punti in classifica del Campionato di 1^ Categoria 2004/2005; b) di comminare a carico dell’U.S. Torre la sanzione della ammenda di € 52,00.-.
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