COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. MONTÀ Avverso validità partita Montà – Saccolongo del 22/5/2005 – Play out del Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. MONTÀ
Avverso validità partita Montà - Saccolongo del 22/5/2005 – Play out del Campionato di 2^ Categoria
L’A.C. Montà ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’U.S. Saccolongo del giocatore Pittarello Alberto.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato :
- che il giocatore Pittarello Alberto ha chiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento – ex art. 32 bis delle NOIF;
- che il C.R. Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società, operanti nel suo ambito, la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/7/2004 punto 1.1.5., ulteriormente specificando i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2004;
- che l’U.S. Saccolongo non ha provveduto a regolarizzare la posizione di tesseramento del Pittarello;
ritenuto che l’U.S. Saccolongo ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, delle disposizioni che regolavano il tesseramento dei giocatori svincolati per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF;
constatato quindi che il calciatore Pittarello Alberto non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del presente giudizio;
considerato inoltre che l’U.S. Saccolongo non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Montà;
• di applicare a carico dell’U.S. Saccolongo, il disposto di cui all’art. 12, comma 5a del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : Montà - Saccolongo 3 – 0;
• di comminare a carico dell’U.S. Saccolongo l’ammenda di € 52,00.- per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore in posizione irregolare.
La tassa reclamo non è stata versata.
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