COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CIMADOLMO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 53 dell’11/5/2005 – Squalifica giocatore Luca Fabio sino al 31/5/2006 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CIMADOLMO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 53 dell’11/5/2005 – Squalifica giocatore Luca Fabio sino al 31/5/2006 – Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Cimadolmo ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 53 dell’11/5/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/5/2006 a carico del proprio giocatore Luca Fabio perché ”espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento aggrediva l’arbitro colpendolo al volto, provocandogli una leggera abrasione al labbro superiore, uscito dal terreno di gioco dopo la fine della gara, entrando negli spogliatoi, lo minacciava più volte”. Rileva la reclamante che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; letto il reclamo proposto dall’A.C. Cimadolmo sentito il rappresentante dell’A.C. Cimadolmo munito di regolare delega; sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuto che, pur se il calciatore Luca ha tenuto un comportamento certamente oltraggioso e gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro, è da escludere, attesa la dinamica del fatto, meglio ricostruita in base al predetto supplemento di rapporto reso dall’arbitro stesso, la presenza di una volontà di cagionare effettivamente un danno fisico al direttore di gara P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Cimadolmo; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Luca Fabio (Cimadolmo), riconducendola al 31/1/2006. La tassa reclamo che non è stata versata.
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