COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. FANTATEAM Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Com.Uff. N. 46 del 18/5/2005 – Validità Gara Lerino Sa.Va. – Fantateam del 9/4/2005 – Divisione Calcio a 5 – Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. FANTATEAM Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Com.Uff. N. 46 del 18/5/2005 – Validità Gara Lerino Sa.Va. – Fantateam del 9/4/2005 - Divisione Calcio a 5 - Campionato di Serie D La Società A.S. Fantateam ha presentato rituale opposizione avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicata sul Com.Uff. n. 46 del 18/5/2005, con la quale omologava il risultato dell’incontro in epigrafe con il risultato acquisito in campo e respingeva, nel contempo, il reclamo della Società opponente perché “vertente su fatti che investono le decisioni di natura tecnica e disciplinare adottati in campo dall’arbitro” di esclusiva sua competenza. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante dell’A.S. Fantateam; sentito anche per le vie brevi l’arbitro che ha altresì rilasciato un supplemento di rapporto; rilevato che la Società A.S. Fantateam, avvalendosi della interpretazione della “Guida pratica della Regola n. 1 del Regolamento di Gioco, punto 10”, all’atto dell’assegnazione di un calcio di rigore a suo favore, ha contestato verbalmente il posizionamento indicato dall’arbitro per il tiro; rilevato inoltre che l’arbitro, come risulta dal supplemento di rapporto, ha proceduto alla misurazione soltanto a passi e senza avvalersi, né richiedere, idonei e più attendibili idonei strumenti di misurazione; atteso che detta circostanza concreta quindi una irregolarità tale da giustificare la ripetizione della gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Fantateam; • di disporre la ripetizione della gara Lerino Sa.Va. – Fantateam in data da destinare dal Comitato Regionale Veneto – della Divisione di Calcio a Cinque. La tassa reclamo non è stata versata.
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