COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 4 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. LUPIA MAGGIORE Avverso validità partita Sottomarina – Lupia Maggiore del 2/6/2005 – Play out del Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 4 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. LUPIA MAGGIORE Avverso validità partita Sottomarina – Lupia Maggiore del 2/6/2005 – Play out del Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Lupia Maggiore ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’U.S. Sottomarina del giocatore Furlan Andrea. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato : - che il giocatore Furlan Andrea, nato 17/5/1976, ha chiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento – ex art. 32 bis delle NOIF; - che il C.R. Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società, operanti nel suo ambito, la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/7/2004 punto 1.1.5., ulteriormente specificando i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2004; - che l’U.S. Sottomarina non ha provveduto a regolarizzare la posizione di tesseramento del Furlan; ritenuto che l’U.S. Sottomarina ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, delle disposizioni che regolavano il tesseramento dei giocatori svincolati per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF; constatato quindi che il calciatore Furlan Andrea non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del presente giudizio; considerato inoltre che l’U.S. Sottomarina non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Lupia Maggiore; • di applicare a carico dell’U.S. Sottomarina, il disposto di cui all’art. 12, comma 5a del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : Sottomarina – Lupia Maggiore 0 – 3; • di comminare a carico dell’U.S. ottomarina l’ammenda di € 52,00.- per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore in posizione irregolare. La tassa reclamo non è stata versata.
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