COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 4 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. LUPIA MAGGIORE Avverso validità partita Sottomarina – Lupia Maggiore del 2/6/2005 – Play out del Campionato di 2^ Categoria
	
                COMITATO REGIONALE VENETO   Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 4 Giugno 2005 
Delibera della Commissione Disciplinare
	RECLAMO A.C. LUPIA MAGGIORE 
Avverso validità partita Sottomarina – Lupia Maggiore del 2/6/2005 – Play out del Campionato di 2^ Categoria 
L’A.C. Lupia Maggiore ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’U.S. Sottomarina del giocatore Furlan Andrea. 
La Commissione Disciplinare 
esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; 
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato : 
- che il giocatore Furlan Andrea, nato 17/5/1976, ha chiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento – ex art. 32 bis delle NOIF; 
- che il C.R. Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società, operanti nel suo ambito, la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/7/2004 punto 1.1.5., ulteriormente specificando i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2004; 
- che l’U.S. Sottomarina non ha provveduto a regolarizzare la posizione di tesseramento del Furlan; 
ritenuto che l’U.S. Sottomarina ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, delle disposizioni che regolavano il tesseramento dei giocatori svincolati per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF; 
constatato quindi che il calciatore Furlan Andrea non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del presente giudizio; 
considerato inoltre che l’U.S. Sottomarina non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna; 
P.Q.M. 
la Commissione Disciplinare 
delibera 
	• di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Lupia Maggiore; 
	• di applicare a carico dell’U.S. Sottomarina, il disposto di cui all’art. 12, comma 5a del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : Sottomarina – Lupia Maggiore 0 – 3; 
	• di comminare a carico dell’U.S. ottomarina l’ammenda di € 52,00.- per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore in posizione irregolare. 
La tassa reclamo non è stata versata. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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