COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 4 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. BARBISANO ZANNA SPORT Avverso regolarità gara Barbisano Z.S. – Piavon – (qualificazioni prov.li di 3^ Categoria)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 4 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. BARBISANO ZANNA SPORT Avverso regolarità gara Barbisano Z.S. - Piavon – (qualificazioni prov.li di 3^ Categoria) L’U.S. Barbisano Zanna Sport ha presentato ricorso al Giudice Sportivo del Comitato provinciale di Treviso, avverso la validità della gara Barbisano Zanna Sport – Piavon del 2/6/2005, partita di qualificazione per l’ammissione al Campionato di 2^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione di un calciatore dell’U.S. Piavon. Il Giudice Sportivo ha trasmesso tutta la documentazione, per competenza, a questa Commissione Disciplinare. Presa quindi in esame la documentazione pervenuta e svolti i necessari accertamenti, la C.D. ha appurato che in occasione della gara interessata é stato effettivamente impegnato dall’U.S. Piavon il calciatore Lazzarato Andrea, il quale risultava però colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara “per offesa all’arbitro a fine gara”, come da Com. Uff. n. 45 del 1°/6/2005 del C.P. di Treviso. Ritenuto che il giocatore Lazzarato Andrea dell’U.S. Piavon non aveva titolo a partecipare all’incontro oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dalla Società U.S. Barbisano Zanna Sport • di infliggere all’U.S. Piavon la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’Art.12, comma 5/a del C.G.S., determinando il risultato dell’incontro come segue: Barbisano Zanna Sport – Piavon 3–0; • la tassa reclamo non risulta versata
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