COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 8 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CAMINESE Avverso regolarità gare Saccolongo-Caminese del 14/11/2004 e Caminese-Saccolongo del 13/03/2005 del Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 8 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CAMINESE Avverso regolarità gare Saccolongo-Caminese del 14/11/2004 e Caminese-Saccolongo del 13/03/2005 del Campionato di 2^ Categoria La Società S.S. Caminese ha presentato reclamo avverso la regolarità delle gare sotto elencate del Campionato di 2^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, agli effetti del tesseramento, del giocatore Pittarello Alberto nelle fila della formazione dell’U.S. Saccolongo : • 14/11/2004 : Saccolongo-Caminese • 13/03/2005 : Caminese-Saccolongo La Commissione Disciplinare rileva che il reclamo predetto risulta inammissibile in base al disposto di cui all’art. 42, 3° comma del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce che “i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara ………….devono essere proposti alla Commissione Disciplinare …… nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”. Tale norma è stata confermata anche dalla Corte Federale che ha dato la propria interpretazione dell’art. 25, 4° e 5° comma del C.G.S., attraverso il Comunicato n. 13/CF del 23/5/2003, con la quale stabilisce la perentorietà del termine per procedere a deferimenti per la posizione irregolare di calciatori. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera a) di respingere il reclamo presentato dall’S.S. Caminese; b) di disporre l’addebito della tassa non versata.
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