COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 15 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società A.C. Spes Poiana

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 15 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società A.C. Spes Poiana Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, a seguito segnalazione della Società U.S. Sacra Famiglia, con atto del 28/5/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società A.C. Spes Poiana perché responsabile di aver impiegato il giocatore Gironda Matteo, nato il 26/1/1979, privo di tesseramento federale nella gara di finale del Campionato di 3^ Categoria Sacra Famiglia - Spes Poiana del 15/05/2005 programmata dal Comitato Provinciale di Padova. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione agli atti relativa al deferimento in oggetto; sentito il legale rappresentante dell’A.C. Spes Poiana; preso atto inoltre che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha informato che il calciatore Gironda Matteo è stato svincolato da parte dell’A.C. Spes Poiana nel luglio 2003 e che lo stesso non è stato mai più tesserato; constatata la effettiva partecipazione irregolare del giocatore Gironda Matteo alla gara oggetto del giudizio; la Commissione osserva quanto segue: merita anzitutto rilevare che il Comitato Regionale Veneto ha portato all’attenzione dell’A.C. Spes Poiana l’avvenuta iscrizione nelle liste di svincolo del Gironda tramite apposito elenco alfabetico edito nell’agosto 2003, donde discende che la Società interessata ne ebbe la giuridica conoscenza. Ciò posto è palese in atti la prova della responsabilità oggi ascritta alla Società deferita. Il problema è quindi ora quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25, 5° comma e art. 42, 4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società diversi dalla perdita della gara. Tenuto conto che il Presidente del C.R. Veneto ha chiesto l’esclusione dell’A.C. Spes Poiana dalle finali organizzate dal Comitato Provinciale di Padova per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale di 3^ Categoria, ma che l’insuperabile esigenza di rispetto dei termini a difesa preclude la possibilità di irrogare tale sanzione, essendosi già concluso il torneo di finale. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2, 4° comma del C.G.S. Pare a questa Commissione, richiamando precedenti recenti decisioni, che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12, 8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento: la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, questa ipotesi si presenta affine a quella che la Commissione sta giudicando, in cui fin dall’origine la Società abbia fatto partecipare ad incontri un calciatore già in quel momento privo di tesseramento. Ne deriva che la sanzione applicabile non potrà che essere la stessa, e quindi, atteso l’oggetto del deferimento (partecipazione del calciatore Gironda Matteo alla gara Spese Poiana – Sacra Famiglia del 15/05/2005), detta sanzione , ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2005/2006 del campionato di competenza. A ciò si aggiunga che i fatti in questione rilevano anche la violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art. 1, 1° comma del C.G.S.; atteso che il fatto è ascrivibile ad una negligenza dei dirigenti, e che peraltro la Società avrebbe potuto regolarmente conseguire il tesseramento del suddetto atleta a semplice richiesta, si ritiene congrua la sanzione, ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lettera b) del C.G.S., dell’ammenda di € 52,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera a) di comminare a carico della Società A.C. Spes Poiana la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2005/2006 nel campionato di competenza. b) di irrogare a carico della Società A.C. Spes Poiana la sanzione dell’ammenda di € 52,00.
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