COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VIGONOVO TOMBELLE Avverso regolarità gara Mecome Vigodarzere – Vigonovo Tombelle del 4/9/2005 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006– Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VIGONOVO TOMBELLE Avverso regolarità gara Mecome Vigodarzere – Vigonovo Tombelle del 4/9/2005 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria L’U.S. VigonovoTombelle ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Rasi Simone (Mecome Vigodarzere) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Rasi Simone è stato squalificato per una giornata per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Trofeo Regione Veneto della stagione 2004/2005 (all’epoca tesserato per la Soc. T.V.S. Veggiano), secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.10 del 15-9-2004 del C.R. Veneto; ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato in occasione del primo incontro del Trofeo Regione Veneto della stagione sportiva 2005/2006, cui partecipa la Società Mecome Vigodarzere; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Rasi (Mecome Vigodarzere) alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’U.S. Mecome Vigodarzere non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Vigonovo Tombelle; • di comminare a carico dell’U.S. Mecome Vigodarzere il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Mecome Vigodarzere – Vigonovo Tombelle 0-3; • di infliggere a carico dell’U.S. Mecome Vigodarzere la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata.
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