COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. JESOLO delibera Avverso regolarità gara Treporti – Jesolo del 4/9/2005 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. JESOLO delibera Avverso regolarità gara Treporti - Jesolo del 4/9/2005 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria La Commissione Disciplinare visti L’A.C. Jesolo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Rossi Daniel (Treporti) perché squalificato. gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Rossi Daniel è stato squalificato per una giornata per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Trofeo Regione Veneto della stagione 2004/2005, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.10 del 15-9-2004 del C.R. Veneto; ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato in occasione del primo incontro del Trofeo Regione Veneto della stagione sportiva 2005/2006, cui partecipa la Società Treporti; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Rossi (Treporti) alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.C. Treporti non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Jesolo; la Commissione Disciplinare delibera • di comminare a carico dell’A.C. Treporti il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Preporti - Jesolo 0-3; • di infliggere a carico dell’A.C. Treporti la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it