COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FONTANE

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FONTANE la Commissione Disciplinare • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Villanova; • di infliggere a carico dell’U.S. S.Michele la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata. Avverso regolarità gara Fontane – Paese del 4/9/2005 – Trofeo Regione Veneto Società 2^ Categoria L’U.S. Fontane ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Sartor Alberto (Calcio Paese) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Sartor Alberto è stato squalificato per una giornata per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Trofeo Regione Veneto della stagione 2004/2005 (gare del 29/8 e 5/9/2004), secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.9 del 2-9-2004 del C.R. Veneto, pag. 9/146; accertato che detto provvedimento è stato regolarmente scontato in occasione dell’incontro del Trofeo Regione Veneto Paese-S.Elena del 12/9/2004 al quale il Sartor non ha partecipato; constatato, alla luce di quanto sopra la regolarità della partita oggetto del reclamo la Commissione Disciplinare • di respingere il reclamo avanzato dall’U.S. Fontane; P.Q.M. delibera • di omologare la gara Fontane-Paese con il risultato acquisito in campo di 0-6 a favore del Calcio Paese; • di disporre a carico dell’U.S. Fontane l’addebito della tassa reclamo non versata.
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