COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. La Commissione Disciplinare esaminata Nei confronti : della Società A.C. Rosà del Sig. Simioni Alessandro – Presidente pro-tempore A.C. Rosà del Calciatore Bizzotto Davide(attualmente tesserato A.C. Tezze sul Brenta)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. La Commissione Disciplinare esaminata Nei confronti : della Società A.C. Rosà del Sig. Simioni Alessandro - Presidente pro-tempore A.C. Rosà del Calciatore Bizzotto Davide(attualmente tesserato A.C. Tezze sul Brenta) La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto datato 16/06/2005 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare, in seguito a delibera pubblicata sul proprio Comunicato n. 19/D del18/22/2005 : • la Società A.C. Mestre Rosà • il Sig. Simioni Alessandro – Presidente pro-tempore A.C. Rosà • il calciatore Bizzotto Davide – già A.C. Rosà (attualmente tesserato A.C. Tezze sul Brenta) per rispondere delle violazioni di cui all’art. 8, commi 2,3 e 4 del C.G.S., perché in data 6/10/2001 la Società A.C. Rosà, il Presidente pro-tempore della Società stessa ed il calciatore Bizzotto Davide (all’epoca minore di anni 18) assieme al padre Bizzotto Giuseppe (all’epoca consigliere dell’A.C. Rosà e genitore esercente la potestà sul minore) formavano una richiesta di tesseramento relativa al Bizzotto Davide, nulla per effetto della violazione dell’art. 39, 2° comma delle N.O.I.F., apponendovi o consentendo che altri apponessero la falsa sottoscrizione di Ceccato Lorena, madre esercente la potestà genitoriale sul minore. la documentazione ufficiale agli atti, dalla quale risulta l’avvenuto annullamento, da parte della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., del tesseramento datato 6/10/2001 e relativo al calciatore Bizzotto Davide, all’epoca minorenne, per difetto sull’apposita richiesta della firma della madre, essendo detta richiesta stata sottoscritta soltanto dal padre dell’atleta che apponeva una firma anche a nome della moglie; sentito nell’odierna riunione il Sig. Simioni Alessandro, Presidente dell’A.C. Rosà (che all’epoca dell’episodio in esame non rivestiva tale carica in seno alla Società medesima); sentito pure il calciatore Bizzotto Davide (attualmente tesserato A.C. Tezze sul Brenta) assistito dal difensore; considerato che la Commissione Disciplinare deve ritenersi vincolata al giudicato della Commissione Tesseramenti; considerato inoltre che la Società A.C. Rosà deve ritenersi responsabile delle violazioni ascrittele perché ha consentito che le formalità di sottoscrizione della richiesta di tesseramento, da parte dei genitori dell’atleta deferito, venissero espletate in modo irregolare; considerato altresì che deve parimenti ritenersi la responsabilità del giocatore Bizzotto Davide in quanto, dagli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni odierne, risulta la sua consapevolezza dell’irregolare sottoscrizione della richiesta di tesseramento, tra l’altro anche da lui sottoscritta; ritenuto che l’attuale Presidente della Società Sig. Alessandro Simioni, pur deferito, debba andare esente da qualsivoglia responsabilità in quanto all’epoca dei fatti non rivestiva la carica; rilevato infine che non vi è luogo a procedere nei confronti del Sig. Giuseppe Bizzotto – padre del calciatore deferito – in quanto lo stesso, pur individuato dalla Commissione Tesseramenti come l’autore materiale dell’apocrifa sottoscrizione, attualmente non fa parte ad alcun titolo dei ruoli della F.I.G.C. e quindi è sottratto alla giurisdizione di questa Commissione Disciplinare la Commissione Disciplinare delibera • di infliggere nei confronti della Società A.C. Rosà l’ammenda di € 55,00.-; P.Q.M. • di infliggere al calciatore Bizzotto Davide (ora tesserato per l’A.C. Tezze Brenta) la sanzione della squalifica sino al 13/10/2005; • di prosciogliere dall’addebito il Sig. Simioni Alessandro – Presidente dell’A.C. Rosà – in quanto estraneo ai fatti avvenuti in occasione del tesseramento del calciatore Bizzotto Davide; • di non luogo a provvedere nei confronti dei Sig. Bizzotto Giuseppe.
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