COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 21 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DUE CARRARE SWEDEN & MARTINA Avverso regolarità gara Bassanello Guizza-Due Carrare S.M. del 10/9/2005 – Camp. Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 21 Settembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. DUE CARRARE SWEDEN & MARTINA
Avverso regolarità gara Bassanello Guizza-Due Carrare S.M. del 10/9/2005 – Camp. Juniores Regionale
L’U.S. Due Carrare Sweden & Martina ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Calore Mattia (Bassanello Guizza) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che il giocatore Calore Mattia era colpito da sanzione di squalifica per una giornata, conseguita a seguito dell’incontro Fantinato Villatora-Bassanello Guizza del 23/4/2005 del Campionato Regionale Juniores della stagione 2004/2005, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.49 del 27-4-2005 (pag. 49/972) del C.R. Veneto;
ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato nello stesso Campionato Juniores Regionale 2005/2006, cui partecipa la Società Bassanello Guizza;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Calore (Bassanello Guizza) nella partita oggetto del reclamo;
constatato infine, che l’A.C. Bassanello Guizza non ha presentato controdeduzione alcuna
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Due Carrare Sweden & Martina;
• di comminare a carico dell’A.C. Bassanello Guizza il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Bassanello Guizza- Due Carrare Sweden & Martina 0-3;
• di infliggere a carico dell’A.C. Bassanello Guizza la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato.
La tassa reclamo non è stata versata.
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