COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 21 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. FRATTE Avverso regolarità gara Fratte – Olympia Citt. dell’11/09/2005–Trofeo Reg. Veneto – Soc.2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 21 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. FRATTE Avverso regolarità gara Fratte – Olympia Citt. dell’11/09/2005–Trofeo Reg. Veneto – Soc.2^ Categoria L’A.C. Fratte ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Pierobon Matteo, nato il 26/4/1983 o in subordine del giocatore Pierobon Matteo nato il 9/11/1979 (ambedue tesserati per la Pol. Olympia Cittadella) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara e le controdeduzioni fatte pervenire dalla Pol. Olympia; svolti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto dai quali è risultato che la Società Olympia Cittadella ha in effetti tra i propri tesserati due giocatori a nome Pierobon Matteo e precisamente : • Pierobon Matteo nato il 26/4/1983 Matricola n. 3.288.417 • Pierobon Matteo nato il 9/11/1979 Matricola n. 3.041.988 accertato inoltre che la squalifica per una giornata per due ammonizioni, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 10 del 15/9/2005, è stata inflitta al calciatore Pierobon Matteo nato 26/4/1983 - Matricola n 3.288.417 – conseguita per aver preso parte alle gare del 1° Turno del Trofeo Reg.Veneto del 29/8 e 12/9/2004 (edizione 2004/2005); constatato che detto provvedimento è stato regolarmente scontato in occasione dell’incontro del Trofeo Regione Veneto Galliera - Olympia Cittadella del 4/9/2005 al quale il Pierobon Matteo (nato 1983) non ha partecipato; accertato infine che a carico del calciatore Pierobon Matteo, nato il 9/11/1979, non risulta essere stato inflitto alcun provvedimento disciplinare in relazione alle gare del 1° Turno 2004/2005 della manifestazione emarginata; ritenuta, alla luce di quanto sopra, la regolarità della partita oggetto del reclamo P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’U.S. Fratte; • di omologare la gara Fratte – Olympia Citt. con il risultato acquisito in campo di 2-4 a favore della Pol. Olympia Citt.; • di disporre a carico dell’U.S. Fratte l’addebito della tassa reclamo non versata.
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