COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONASTIER Avverso regolarità gara Monastier – Grassaga dell’11/09/2005 – Trofeo Veneto Orientale – Società 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. MONASTIER
Avverso regolarità gara Monastier - Grassaga dell’11/09/2005 – Trofeo Veneto Orientale – Società 3^ Categoria
L’A.S. Monastier ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Vidotto Tommaso (Grassaga) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che il giocatore Vidotto Tomaso (e non Tommaso come indicato dalla ricorrente) è stato squalificato per una giornata per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Trofeo Veneto Orientale organizzato dal Comitato Locale di S.Donà - nella stagione 2004/2005, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 18 del 17/11/2004 dallo stesso Comitato di S.Donà di Piave;
ritenuto altresì che la Società Grassaga doveva fare scontare il provvedimento a carico del calciatore Vidotto Tomaso in occasione del primo incontro del Trofeo Veneto Orientale della stagione sportiva 2005/2006, cui partecipa la Società medesima;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Vidotto (Grassaga) nella partita oggetto del reclamo;
constatato infine, che l’A.C. Grassaga non ha presentato controdeduzione alcuna
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Monastier;
• di comminare a carico dell’A.S. Grassaga il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Monastier - Grassaga 3-0;
• di infliggere a carico dell’A.S. Grassaga la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato.
La tassa reclamo non è stata versata.
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