COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare . RECLAMO U.S. ERACLEA Avverso regolarità gara Fossaltese-Eraclea del 18/9/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare . RECLAMO U.S. ERACLEA Avverso regolarità gara Fossaltese-Eraclea del 18/9/2005 – Campionato di 2^ Categoria L’U.S. Eraclea ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Brunzin Loris (Fossaltese) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara; esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Brunzin Loris era colpito da sanzione di squalifica per una giornata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, conseguita a seguito di infrazioni relative al Campionato di 2^ Categoria della stagione 2004/2005, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 53 dell’11-5-2005 (pag. 53/1030) del C.R. Veneto; ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato nello stesso Campionato di 2^ Categoria 2005/2006, cui partecipa la Società Fossaltese; constatato che l’A.C. Fossaltese non ha fornito controdeduzione alcuna; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Brunzin (Fossaltese) nella partita oggetto del reclamo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Eraclea; • di comminare a carico dell’A.C. Fossaltese il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Fossaltese - Eraclea 0-3, in applicazione del disposto di cui all’art. 12, 5° comm,a sub a) del C.G.S.; • di infliggere a carico dell’A.C. Fossaltese la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it