COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare . RECLAMO U.S. ERACLEA Avverso regolarità gara Fossaltese-Eraclea del 18/9/2005 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
. RECLAMO U.S. ERACLEA
Avverso regolarità gara Fossaltese-Eraclea del 18/9/2005 – Campionato di 2^ Categoria
L’U.S. Eraclea ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Brunzin Loris (Fossaltese) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara;
esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che il giocatore Brunzin Loris era colpito da sanzione di squalifica per una giornata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, conseguita a seguito di infrazioni relative al Campionato di 2^ Categoria della stagione 2004/2005, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 53 dell’11-5-2005 (pag. 53/1030) del C.R. Veneto;
ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato nello stesso Campionato di 2^ Categoria 2005/2006, cui partecipa la Società Fossaltese;
constatato che l’A.C. Fossaltese non ha fornito controdeduzione alcuna;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Brunzin (Fossaltese) nella partita oggetto del reclamo;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Eraclea;
• di comminare a carico dell’A.C. Fossaltese il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Fossaltese - Eraclea 0-3, in applicazione del disposto di cui all’art. 12, 5° comm,a sub a) del C.G.S.;
• di infliggere a carico dell’A.C. Fossaltese la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato.
La tassa reclamo non è stata versata.
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