COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CIVÉ Avverso regolarità gara Civè – Rio del 18/9/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CIVÉ Avverso regolarità gara Civè - Rio del 18/9/2005 – Campionato di 3^ Categoria L’U.S. Civè ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Maso Michele (Rio) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Maso Michele era colpito da sanzione di squalifica per una giornata per aver raggiunto il numero di otto ammonizioni, conseguita a seguito di infrazioni relative al Campionato di 3^ Categoria della stagione 2004/2005, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 42 del 4-5-2005 (pag. 42/719) del Comitato Provinciale di Padova; ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato a partire dal 5.5.2005 (ex art. 17, 2° comma del C.G.S.) ma, non avendo la Società Rio disputato alcuna gara ufficiale dopo quella data e prima del 18/9/2005, la sanzione doveva avere esecuzione in tale dì, nello stesso Campionato di 3^ Categoria 2005/2006, cui partecipa la Società Rio; constatato che la Pol. Rio non ha fornito controdeduzione alcuna; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Maso (Rio) nella partita oggetto del reclamo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Civé; • di comminare a carico dell’A.C. Rio il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Civè – Rio 3-0, in applicazione del disposto di cui all’art. 12, 5° comma, sub a) del C.G.S.; • di infliggere a carico dell’A.C. Rio la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata.
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