COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 5 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO P.G.S. LA STIMMA DON BOSCO Avverso regolarità gara La Stimma Don Bosco – Grassaga del 14/09/2005 – Trofeo Veneto Orientale – Società di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 5 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO P.G.S. LA STIMMA DON BOSCO Avverso regolarità gara La Stimma Don Bosco - Grassaga del 14/09/2005 – Trofeo Veneto Orientale – Società di 3^ Categoria La Società P.G.S. La Stimma Don Bosco ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Vidotto Tomaso (Grassaga) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Vidotto Tomaso è stato squalificato per una giornata per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Trofeo Veneto Orientale organizzato dal Comitato Locale di S.Donà - nella stagione 2004/2005 secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 18 del 17/11/2004 dallo stesso Comitato di S.Donà di Piave; ritenuto altresì che la Società Grassaga doveva fare scontare il provvedimento a carico del calciatore Vidotto Tomaso in occasione del primo incontro del Trofeo Veneto Orientale della stagione sportiva 2005/2006, cui partecipa la Società medesima; constatato che alla data del 14/9/2005 il calciatore Vidotto non aveva ancora scontato la sanzione disciplinare adottata nei suoi confronti; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Vidotto (Grassaga) nella partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.C. Grassaga non ha presentato controdeduzione alcuna e che la stessa risulta recidiva nelle infrazioni ascrittele; visti gli articoli 12,comma 5,sub a); 16,comma 4; 17,comma 3 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dalla P.G.S. La Stimma Don Bosco; • di applicare a carico dell’A.S. Grassaga il disposto di cui all’art. 12, comma 5°, sub a) del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : La Stimma Don Bosco – Grassaga 3-0; • di applicare a carico dell’A.S. Grassaga la penalizzazione di un punto in classifica della manifestazione in epigrafe, siccome recidiva (cfr. art.16,comma 4° del C.G.S.); • di infliggere a carico dell’A.S. Grassaga la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di comminare al giocatore Vidotto Tomaso la squalifica per una ulteriore giornata di squalifica (cfr. art. 17,3° comma del C.G.S.) La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it