COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. SCORZÉ PESEGGIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 14 del 28/9/2005 – Ripetizione gara La Marenese-Scorzè Peseggia del 18/9/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. SCORZÉ PESEGGIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 14 del 28/9/2005 – Ripetizione gara La Marenese-Scorzè Peseggia del 18/9/2005 – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Scorzé Peseggia ha proposto rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Comunicato n. 14 del 28/9/2005 del C.R. Veneto, con la quale disponeva la ripetizione della gara in epigrafe, per non aver avuto la stessa regolare svolgimento, perché “l’arbitro ha riconosciuto di aver, per involontario errore, attribuito una seconda ammonizione al giocatore Sacconi Francesco della Società La Marenese, nella circostanza del tutto incolpevole, al 40’ del 2° tempo”. La Commissione Disciplinare visto il ricorso avanzato dall’A.C.D. Scorzé Peseggia, effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto, nel quale precisa di essere involontariamente incorso in un errore tecnico, in quanto il giocatore n. 11 Sacconi Francesco (La Marenese) non doveva essere allontanato dal campo, perché reo di una sola infrazione (avvenuta al 40’ del 2° tempo) che prevedeva unicamente una ammonizione, mentre il fallo di gioco provocato al 5’ del 2° tempo da un giocatore dell’A.C. La Marenese doveva essere imputato non al giocatore Sacconi, come invece asserito, ma al giocatore Dal Pont Alberto – calciatore n. 15 della medesima squadra; l’arbitro afferma di essersi accorto di tutto ciò soltanto dopo il termine dell’incontro, all’atto della redazione del referto arbitrale; valutata infine la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, ritiene che il reclamo avanzato dall’A.C.D. Scorzé Peseggiadebba essere respinto. Risulta, infatti, dagli atti ed in particolare dal referto arbitrale e dal supplemento reso in data odierna, che il giocatore Sacconi Francesco dell’A.C. La Marenese doveva essere soltanto ammonito al 40° del secondo tempo, mentre per errore arbitrale, pacificamente ammesso dal direttore di gara, è stato espulso in quel frangente. In via preliminare, ai fini della decisione, è rilevante ricordare che, nel caso specifico, l’errore in cui è incorso l’Arbitro può essere ricondotto al cd. “errore tecnico” in quanto non vi sono dubbi che il giocatore Sacconi avesse titolo per restare regolarmente in campo, non essendo maturati nei suoi confronti i presupposti per la sanzione disciplinare dell’espulsione. Si tratta di verificare allora se sia o meno nel potere dell’Organo Giudicante di valutare l’incidenza dell’errore sull’esito della gara. La Risposta è negativa, ove si aderisca all’orientamento espresso dalla C.A.F. in una decisione adottata in data 10/5/2001 (C.U. n. 31/C, delibera n. 3), secondo la quale la circostanza che l’errore in cui è incorso l’arbitro abbia natura tecnica preclude a qualsiasi Organo Giudicante ogni possibile valutazione in ordine all’importanza o meno dell’errore stesso sul prosieguo della partita, valutazione che, al contrario, è demandata agli Organi della Giustizia Sportiva dall’art. 12 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva nella diversa ipotesi, da quella oggetto del presente giudizio, in cui si siano verificati, durante la partita, fatti che per la loro natura non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici. D’altro canto, anche ad aderire alla diversa ipotesi, ammissiva di una sindacabilità da parte degli Organi Disciplinari, del rilievo dell’erronea decisione dell’arbitro sulla partita (cfr. ad esempio C.A.F. 25/2/88, in C.U. n. 23) non potrebbe escludersi, a priori, che la permanenza in campo del giocatore erroneamente espulso potesse incidere sul risultato finale, attesoche mancavano ancora 5 minuti (oltre eventuale recupero) al termine della gara e che la squadra danneggiata in quel momento era soccombente per 2-1. Il risultato della partita, dunque, non poteva ancora dirsi definitivamente acquisito, ne può modificare questa conclusione il fatto che il giocatore Dal Pont, non registrato come ammonito al 5’ del 2° tempo, sia stato successivamente ammonito una seconda volta al 43’ del 2° tempo – tre minuti dopo l’espulsione del Sacconi – e che ciò avrebbe dovuto comportare la sua espulsione per doppia ammonizione. In conclusione, da qualunque angolo visuale si muova, l’errore tecnico dell’arbitro non può che comportare, ai sensi dell’art, 12, 4° comma, lettera c) del C.G.S., la ripetizione della gara, con ciò confermandosi la decisione del Giudice di Primo Grado. Essendo risultato dalle dichiarazioni dell’arbitro che il giocatore da ammonire al 5’ del 2° tempo era il calciatore Dal Pont e che questi è stato successivamente ammonito una seconda volta al 43’ del 2° tempo, secondo quanto risultante dal referto arbitrale, la doppia ammonizione ne avrebbe dovuto comportare l’espulsione e dunque l’automatica squalifica per una giornata va oggi comminata al giocatore Dal Pont Alberto P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso avanzato dell’A.C.D. Scorzé Peseggia; • di confermare la ripetizione dell’incontro La Marenese-Scorzè Peseggia, come da programmazione del Comitato Regionale Veneto (12/10/2005 con inizio alle ore 20.30); • di annullare la squalifica per una giornata a carico del giocatore Sacconi Francesco (La Marenese) perché non dovuta; • di comminare una giornata di squalifica al giocatore Dal Pont Alberto (La Marenese), da scontarsi alla prima gara utile e dunque in occasione della ripetizione della partita sopra indicata, come già portato a conoscenza della Società interessata; • di introitare la tassa reclamo versata dall’A.C.D. Scorzé Peseggia.
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