COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. LOREGGIA Avverso regolarità gara Loreggia – Campetra del 2/10/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. LOREGGIA Avverso regolarità gara Loreggia – Campetra del 2/10/2005 – Campionato di 1^ Categoria La Società Pol. Loreggia ha avanzato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Guerra Denis (Campetra) perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo e gli atti ufficiali di gara; esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Guerra Denis è stato squalificato per una giornata per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri della fase “play-out” del Campionato di Promozione della stagione 2004/2005, (all’epoca tesserato per la Società Nuova Piombinese), secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 59 del 31/5/2005 dallo C.R. Veneto; alla luce del principio ripetutamente sancito dalla Corte Federale (crf. Com. n.12/F del 12/1/2004) secondo cui “la sanzione della squalifica va espiata “nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita, poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive ….”; constatato che la sopra indicata interpretazione della Corte Federale è stata riportata sinteticamente nel Comunicato n. 9 dell’1/9/2005 punto 1.2.2. (anteriormente all’inizio della disputa dei Campionati Ufficiali 2005/2006) ritenuto quindi che la Pol. Campetra doveva fare scontare il provvedimento a carico del calciatore Guerra Denis in occasione del primo incontro del Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 2005/2006, cui partecipa la Società medesima; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Guerra (Campetra) nella partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.P. Campetra non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera - di accogliere il reclamo avanzato dalla Pol. Loreggia; - di comminare a carico dell’A.P. Campetra il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Loreggia – Campetra 3 – 0, in applicazione del disposto di cui all’art. 12, 5° comma sub a) del C.G.S.; - di infliggere a carico dell’A.P. Campetra la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata.
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