COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CORBOLONE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 14 del 28/9/2005 – Squalifica sino al 30/6/2006 giocatore Bellinazzi Mirko – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CORBOLONE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 14 del 28/9/2005 – Squalifica sino al 30/6/2006 giocatore Bellinazzi Mirko – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Corbolone ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 28/9/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 30/6/2006 a carico del proprio giocatore Bellinazzi Mirko “per proteste e irriguardosità nei confronti dell’arbitro, colpito con una testata alla fronte, senza peraltro conseguenze di rilievo”. La reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare visto il ricorso proposto dall’A.C. Corbolone; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante dell’A.C. Corbolone; sentito altresì l’arbitro, il quale ha precisato che, come riportato nel referto di gara, il calciatore Bellinazzi non gli ha vibrato una violenta testata, ma si è limitato ad appoggiare la sua testa alla fronte dell’arbitro, in maniera certamente irriguardosa, ma non violenta; valutata la decisione dell’Organo di primo grado; alla luce di tutto quanto sopra indicato la sanzione inflitta merita adeguata riduzione P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Corbolone; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Bellinazzi Mirko sino al 31/12/2005. La tassa reclamo non è stata versata.
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