COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 26 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO CALCIO MONSELICE S.R.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 17 del 12/10/2005 – Ammenda € 500,00 e accollo danni arrecati all’autovettura dell’arbitro gara Torre- Monselice del 9/10/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 26 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO CALCIO MONSELICE S.R.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 17 del 12/10/2005 – Ammenda € 500,00 e accollo danni arrecati all’autovettura dell’arbitro gara Torre- Monselice del 9/10/2005 - Campionato di 1^ Categoria La Società Calcio Monselice Srl ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto pubblicata con il Comunicato del C.R.V. n. 17 del 12/10/2005, con la quale le veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 500,00, nonchè l’accollo dei danni arrecati all’autovettura dell’arbitro che ha diretto la gara in epigrafe “per comportamento gravemente riprovevole di un gruppo di sostenitori della Società Monselice i quali, lungi dal sottrarsi ad atti di violenza continuamente esecrati, hanno dato (o singolarmente o in comune) sfogo a manifestazioni di vera inciviltà (lanciando in campo oggetti - atti a ledere) e sputi contro l'Arbitro (da uno dei quali veniva colpito) costretto per minacce e intimorimenti gravi a ricorrere - a tutela della sua incolumità personale - all'intervento della Forza Pubblica. Attesi i fatti accaduti a fine gara relativamente alla riconsegna all'Arbitro della sua vettura, il G.S. non può che esprimere la convinzione che il danneggiamento lamentato dall'Arbitro alla vettura in discorso sia stato provocato dalla tifoseria della Soc. Monselice e conseguentemente lo accolla alla medesima Società (campo avverso)”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto ai fatti avvenuti. La Commissione Disciplinare dichiara, preliminarmente, la non competenza in ordine all’esame della parte del ricorso riguardante l’accollo dei danni arrecati all’autovettura dell’arbitro da parte “della tifoseria della Soc. Monselice”, in quanto la Società opponente dovrà osservare, nella circostanza, le disposizioni pubblicate dal C.R. Veneto nel C.U. n. 3 del 20/7/2005 punto 2.2.4.; esaminata la parte dell’opposizione riguardante la sanzione dell’ammenda di € 500,00; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente i propri referti di gara; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, che riflette esattamente dal punto di vista sanzionatorio, i fatti quali risultanti dai referti di cui sopra P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di non luogo a provvedere quanto all’accollo dei danni relativi all’autovettura dell’arbitro; • di respingere, per il resto, il reclamo presentato dal Calcio Monselice S.r.l.; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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