COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 3 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PRESINA Avverso regolarità gara Presina – Olimpya Cittadella del 23/10/2005 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 3 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. PRESINA
Avverso regolarità gara Presina – Olimpya Cittadella del 23/10/2005 – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S. Presina ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara Presina – Olympia Cittadella del
23/10/05, denunciando l’irregolare partecipazione del giocatore Pierobon Matteo (Olympia Cittadella) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo avanzato dall’A.S. Presina e la documentazione ufficiale in atti;
visto il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo del C.R.V. di cui al Com. n. 18 del 19/10/2005, con il quale veniva
inflitta al giocatore Pierobon Matteo la squalifica automatica per una giornata a seguito di espulsione avvenuta nel corso
dell’incontro Mottinello-Olimpia del 16/10/2005 del Campionato di 2^ Categoria, giocatore per il quale é stato indicato solo
il nome e cognome, senza ulteriori specificazioni;
rilevato che la Società Olympia ha tesserato due giocatori omonimi, ma con date di nascita diverse ed esattamente :
Pierobon Matteo nato il 26/4/1983 Matricola n. 3228417
Pierobon Matteo nato il 9/11/1979 Matricola n. 3014988;
accertato dal referto arbitrale che il giocatore espulso in occasione della gara del 16/10/2005 risulta essere stato il n. 7
Pierobon Matteo, nato il 26/4/1983,
accertato inoltre che alla partita Presina-Olympia Cittadella del 23/10/2005 ha preso parte legittimamente il calciatore
Pierobon Matteo nato il 9/11/1979
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dall’A.S. Presina;
• di confermare la validità della gara oggetto del reclamo con il risultato acquisito in campo di : Presina-Olimpia
Cittadella 1 – 4;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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