COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 3 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO EDERA VERONETTA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 16 del 20/10/2005 – Campionato Provinciale Juniores
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 3 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO EDERA VERONETTA
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 16 del 20/10/2005 – Campionato Provinciale Juniores
La Società Edera Veronetta ha presentato rituale reclamo avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate nel Com. Uff. n. 16 del 20/10/2005, con le quali venivano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari :
• Squalifica per sei giornate a carico del giocatore D’Incerto Alex “per aver calciato il pallone contro l'arbitro colpendolo senza procurare danni fisici”.
• Squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Saih Si Moham “per comportamento offensivo, minaccioso e aggressivo nei confronti dell'arbitro”.
• Squalifica per due giornate a carico del giocatore Mattiello Andrea.
• Squalifica fino al 10/11/2005 a carico del massaggiatore Castegini Luigi.
• Squalifica fino al 3/11/2005 a carico dell’allenatore Marchetto Giulino.
• Squalifica fino al 17/11/2005 a carico dell’assistente arbitrale Mennone Giovanni.
La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati.
La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente improponibile, ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del C.G.S., la parte del ricorso relativa ai provvedimenti delle inibizioni a carico del giocatore Mattiello Andrea e a carico dei Signori Castegini, Marchetto e Mennone perché inoppugnabili;
esaminata la parte dell’opposizione presentata dalla Soc. Edera Veronetta riguardante le rimanenti sanzioni disciplinari;
visti gli atti ufficiali di gara;
esperiti i rituali accertamenti;
valutata la decisione del Giudice di primo grado che appare, quanto al giocatore Saih Si Moham, sostanzialmente esatta nella descrizione del fatto, ma incongrua quanto a gravità della sanzione, essendo più consona, anche alla luce delle recenti disposizioni del C.G.S., una squalifica di tre giornate;
sentito, per le vie brevi, l’arbitro in ordine all’episodio che ha determinato la squalifica di sei giornate nei confronti del calciatore D’Incerto Alex, il quale ha inoltre rilasciato un supplemento di rapporto da cui emerge sostanziale incertezza circa la volontarietà del fatto addebitato al calciatore D’Incerto e che il pallone che lo ha colpito in altra parte del corpo, approssimativamente definita nella immediatezza del termine generico come addome, deve intendersi in realtà il tronco
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Edera Veronetta;
• di ridurre a tre giornate la squalifica a carico del giocatore D’Incerto Alex;
• di ridurre a tre giornate la squalifica a carico del giocatore Saih Si Moham.
La tassa reclamo non è stata versata.
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