COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 9 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. CALCIO S.STINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 del 3/11/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore Presotto Mauro – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 9 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S. CALCIO S.STINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 del 3/11/2005
– Squalifica per quattro giornate giocatore Presotto Mauro - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S. Calcio S.Stino ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 3/11/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per
quattro giornate a carico del proprio giocatore Presotto Mauro perché “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo
ed insultandolo”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso presentato dall’A.S. Calcio S.Stino;
visti gli atti ufficiali di gara;
esperiti ulteriori accertamenti;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene congrua – rispetto ai fatti addebitati – la sanzione da questi
comminata in quanto rispondente all’evento descritto nel referto arbitrale
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S. Calcio S.Stino;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Presotto Mauro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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