COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 16 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Mardimago Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 del 3/11/2005 – Squalifica per otto giornate giocatore Esposito Antonio; Squalifica per sei giornate giocatore Portale Alberto – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 16 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Mardimago Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 del 3/11/2005 – Squalifica per otto giornate giocatore Esposito Antonio; Squalifica per sei giornate giocatore Portale Alberto - Campionato di 3^ Categoria La Società Pol. Mardimago ha presentato rituale ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 3/11/2005, con le quale venivano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari : - squalifica per otto giornate a carico del proprio giocatore Esposito Antonio, “perché, dopo che l’arbitro gli aveva fischiato un fallo di gioco, protestava con espressioni sconvenienti,. Alla notifica del cartellino giallo, da cui discendeva l’espulsione per la seconda ammonizione, si lasciava andare ad un comportamento aggressivo e manifestamente sproporzionato rispetto all’entità della sanzione comminata, insultando l’arbitro e, non pago, colpendolo sul viso con una mano procurandogli lieve dolore, fino a che non veniva allontanato di peso, dai suoi compagni di squadra”; - squalifica per sei giornate a carico del proprio giocatore Portale Alberto “perché interveniva, in occasione dell’espulsione del proprio allenatore puntando il dito sulla spalla dell’arbitro con atteggiamento pesantemente intimidatorio, accompagnando il gesto con gravissime espressioni di minaccia e di offesa all’onore e decoro dell’arbitro, rendendo necessario l’intervento del proprio capitano per indurlo ad abbandonare il terreno di gioco”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dalla Pol. Mardimago; visti gli atti ufficiali di gara; ritenuto che in seguito ad una più approfondita valutazione dei fatti, alla luce degli atti in causa si é evidenziato che, ferme restando le espressioni di minaccia e le numerose offese, la condotta violenta dei giocatori in oggetto si ésostanziata rispettivamente in un leggero tocco sulla punta del naso, per quanto riguarda il calciatore Esposito Antonio, ed in una duplice pressione con un dito sulla spalla dell’arbitro, per quanto riguarda il giocatore Portale Alberto, azioni che non hanno procurato alcuna conseguenza fisica, appare più congrua una riduzione dei provvedimenti impugnati P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dalla Pol. Mardimago; • di ridurre a cinque giornate la squalifica a carico del calciatore Esposito Antonio; • di ridurre a quattro giornate la squalifica a carico del giocatore Portale Alberto. La tassa reclamo non é stata versata.
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