COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 16 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Brusegana S.Stefano Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 del 3/11/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Tenerani Nicola – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 16 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Brusegana S.Stefano Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 del 3/11/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Tenerani Nicola - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Brusegana S.Stefano ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 3/11/2005, con la quale veniva inflitta la seguente sanzione disciplinare : - squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Tenerani Nicola “per fallo di reazione nei confronti di un avversario, colpendo, durante l’abbandono del terreno di gioco, altro giocatore con un violento calcio alla gamba”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’U.S. Brusegana S.Stefano; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene congrua – rispetto ai fatti addebitati – la sanzione da questi comminata nei confronti del calciatore Tenerani Nicola, in quanto rispondente all’evento descritto nel referto arbitrale P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società Brusegana S. Stefano; • di confermare la squalifica di tre giornate a carico del calciatore Tenerani Nicola; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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