COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. FULGOR MARTELLAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 16/11/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Niero Samuele; Squalifica allenatore Vidali Michele sino al 5/12/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. FULGOR MARTELLAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 16/11/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Niero Samuele; Squalifica allenatore Vidali Michele sino al 5/12/2005 – Campionato di 2^ Categoria L’A.S.D. Fulgor Martellago ha presentato rituale ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 22 del 16/11/2005, con le quali venivano adottati i seguenti provvedimenti disciplinari : -squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Niero Samuele “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, rientrando nel recinto di gioco, provocava il guardalinee avversario e poi, invitato dall’arbitro ad uscire,insultava e minacciava lo stesso guardalinee di parte”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso proposto dalla Società opponente, per la parte riguardante la squalifica nei confronti dell’allenatore Vidali Michele sino al 5/12/2005, in quanto il provvedimento é inoppugnabile ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del C.G.S.; esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Fulgor Martellago in merito alla squalifica inerente il calciatore Niero Samuele; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene che la stessa non rispecchi integralmente quanto riportato nel referto arbitrale, poiché il direttore di gara non ha constatato alcuna provocazione rivolta dal calciatore Niero all’assistente di parte della Società Muranese, al contrario ha verificato una aggressione verbale e fisica del secondo verso il primo; per l’effetto al Niero può essere ascritta oltre alla condotta che ne ha cagionato l’espulsione diretta, soltanto la pronunzia di epiteti ingiuriosi nei confronti del predetto assistente di parte; rilevato pertanto che il comportamento del giocatore si configura meno grave di quanto stimato in precedenza P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.S.D. Fulgor Martellago; • di ridurre a due giornate la squalifica a carico del giocatore Niero Samuele; La tassa reclamo non é stata versata.
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