COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. QUINTO VICENTINO Avverso validità gara S.P.F. – Quinto Vicentino del 13/11/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. QUINTO VICENTINO Avverso validità gara S.P.F. – Quinto Vicentino del 13/11/2005 – Campionato di 3^ Categoria L’A.C. Quinto Vicentino ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Società S.P.F., del giocatore Trento Emanuele agli effetti del tesseramento. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rituale avanzato dall’A.C.Quinto Vicentino e gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto che ha comunicato : - che tra le Società Travettore e Juventina Cittadella é stato pattuito, in data 20/9/2005, un trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Trento Emanuele, tesserato fin dal 2003 per la Soc. Travettore; - che, successivamente, in data 11.11.2005, è intervenuta risoluzione consensuale del predetto trasferimento, peraltro nel rispetto del nuovo testo dell’art. 103, 2° comma delle NOIF (“La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo é altresì consentita per i calciatori non professionisti e giovani dilettanti. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive” – nel caso in esame 1°/9/2005 – 14/11/2005); - che, per l’effetto, il calciatore Trento Emanuele è tornato nella disponibilità della Società Travettore, la quale, il 12.11.2005, lo ha nuovamente trasferito, sempre a titolo temporaneo, all’A.S. S.P.F.; ritenuto, quindi, che il calciatore Trento Emanuele risulta regolarmente tesserato a favore dell’A.S. S.P.F., con data di decorrenza 12/11/2005; accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione del calciatore Trento Emanuele alla partita oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dall’A.C. Quinto Vicentino; • di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : S.P.F. – Quinto Vicentino 2– 2; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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