COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RIVIERA BERICA Avverso regolarità gara Riviera Berica – Union Olmo Creazzo del 13/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. RIVIERA BERICA
Avverso regolarità gara Riviera Berica – Union Olmo Creazzo del 13/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria
L’A.C. Riviera Berica ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra dell’Union Olmo Creazzo, del giocatore De Stasio Alfonso perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
esaminati il reclamo rituale avanzato dall’A.C. Riviera Berica e gli atti ufficiali di gara;
viste le controdeduzioni fatte pervenire dall’Union Olmo Creazzo;
esperiti i necessari accertamenti;
accertato che la squalifica per una giornata, per quattro ammonizioni, a carico del giocatore De Stasio Alfonso - in un
primo tempo comminata dal G.S. con C.U. n. 20 del 3/11/2005 del C.R.Veneto - é stata annullata – perché errata - dallo
stesso Giudice Sportivo con Comunicato del C.R.V. n. 21 del 9/11/2005 (pag. 21/392) e ciò in data antecedente alla
disputa della gara oggetto del reclamo;
accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione del calciatore De Stasio Alfonso (Union Olmo Creazzo)
alla partita in esame
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo proposto dall’A.C. Riviera Berica;
• di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : Riviera Berica – Union Olmo
Creazzo 1 – 2;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RIVIERA BERICA Avverso regolarità gara Riviera Berica – Union Olmo Creazzo del 13/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria"