COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. FORTITUDO BASSANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano di cui al Comunicato n. 20 del 17/11/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Zambon Alessandro – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. FORTITUDO BASSANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano di cui al Comunicato n. 20 del 17/11/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Zambon Alessandro – Campionato di 3^ Categoria L’A.S.D. Fortitudo Bassano ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Locale di Bassano, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 17/11/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Zambon Alessandro : “una giornata per espulsione e due giornate perché dall’esterno del recinto di gioco insultava ripetutamente l’arbitro”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Fortitudo Bassano; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto esposto nel referto di gara; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; riesaminati i fatti alla luce del rapporto di gara, ritenuta che sanzione equa rispetto a detti fatti appare quella della squalifica per tre giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso proposto dall’A.S.D. Fortitudo Bassano; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zambon Alessandro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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