COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.MICHELE CERFIM Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 16 del 9/11/2005 – Squalifica allenatore Scarabel Francesco sino al 15/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.MICHELE CERFIM Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 16 del 9/11/2005 – Squalifica allenatore Scarabel Francesco sino al 15/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria L’U.S. S.Michele Cerfim ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 9/11/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 15/12/2005 a carico del proprio allenatore Scarabel Francesco : “perché a fine gara proferiva all’arbitro scurrili offese e, stringendogli la mano, gli scuoteva in modo violento l’avambraccio, provocandogli leggero dolore”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’U.S. S.Michele Cerfim; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì, per le vie brevi l’arbitro, le cui dichiarazioni non consentono di inquadrare con certezza l’episodio in esame nell’ambito di una chiara volontarietà lesiva: valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene di dover rideterminare la sanzione in epigrafe P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’U.S. S.Michele Cerfim; • di ridurre al 3/12/2005 la squalifica a carico dell’allenatore Scarabel Francesco. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it