COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.MICHELE CERFIM Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 16 del 9/11/2005 – Squalifica allenatore Scarabel Francesco sino al 15/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. S.MICHELE CERFIM
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 16 del
9/11/2005 – Squalifica allenatore Scarabel Francesco sino al 15/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria
L’U.S. S.Michele Cerfim ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 9/11/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica
sino al 15/12/2005 a carico del proprio allenatore Scarabel Francesco : “perché a fine gara proferiva all’arbitro scurrili
offese e, stringendogli la mano, gli scuoteva in modo violento l’avambraccio, provocandogli leggero dolore”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso presentato dall’U.S. S.Michele Cerfim;
visti gli atti ufficiali di gara;
esperiti ulteriori accertamenti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì, per le vie brevi l’arbitro, le cui dichiarazioni non consentono di inquadrare con certezza l’episodio in esame
nell’ambito di una chiara volontarietà lesiva:
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene di dover rideterminare la sanzione in epigrafe
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’U.S. S.Michele Cerfim;
• di ridurre al 3/12/2005 la squalifica a carico dell’allenatore Scarabel Francesco.
La tassa reclamo non é stata versata.
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