COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CROZ ZAI Avverso regolarità gara Croz Zai – Jovanese del 13/11/2005 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CROZ ZAI
Avverso regolarità gara Croz Zai – Jovanese del 13/11/2005 – Campionato di 3^ Categoria
L’U.S. Croz Zai ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto.
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in oggetto;
constatato che lo stesso é stato inoltrato oltre i termini stabiliti dell’art. 42,3° comma del C.G.S., ne dichiara
l’inammissibilità;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’U.S. Croz Zai;
• di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : Croz Zai – Jovanese 1 - 2;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata (art. 29, commi 8 e 13 del C.G.S.).
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