COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CROZ ZAI Avverso regolarità gara Croz Zai – Jovanese del 13/11/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CROZ ZAI Avverso regolarità gara Croz Zai – Jovanese del 13/11/2005 – Campionato di 3^ Categoria L’U.S. Croz Zai ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto. La Commissione Disciplinare visto il reclamo in oggetto; constatato che lo stesso é stato inoltrato oltre i termini stabiliti dell’art. 42,3° comma del C.G.S., ne dichiara l’inammissibilità; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’U.S. Croz Zai; • di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : Croz Zai – Jovanese 1 - 2; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata (art. 29, commi 8 e 13 del C.G.S.).
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