COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. SOMMA Avverso regolarità gara Olimpia Lazise – Somma del 27/11/2005 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. SOMMA
Avverso regolarità gara Olimpia Lazise - Somma del 27/11/2005 – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. Somma ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’Olimpia Lazise, del giocatore Begnoni Daniele sotto il profilo del tesseramento.
La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’A.C. Somma e gli atti ufficiali di gara;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.S. Olimpia Lazise;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto che ha comunicato :
- che tra le Società Arbizzano e Montebaldina é stato pattuito, in data 19/8/2005, un trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Begnoni Daniele, tesserato fin dal 2004 per la Soc. Arbizzano;
- che, successivamente, in data 12.11.2005, è intervenuta risoluzione consensuale del predetto trasferimento, peraltro nel
rispetto del nuovo testo dell’art. 103, 2° comma delle NOIF (“La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo
temporaneo é altresì consentita per i calciatori non professionisti e giovani dilettanti. Detta facoltà può essere esercitata
nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e le cessioni suppletive” – nel caso in esame 1°/9/2005 = 14/11/2005 - cfr. C.U. C.R.V. n. 16 dell’8/10/05 punto 6 );
- che, per l’effetto, il calciatore Begnoni Daniele è tornato nella disponibilità della Società Arbizzano, la quale, il 12.11.2005, lo ha nuovamente trasferito, sempre a titolo temporaneo, all’A.S. Olimpia Lazise;
ritenuto, quindi, che il calciatore Begnoni Daniele risulta regolarmente tesserato a favore dell’A.S. Olimpia Lazise., con data di decorrenza 12/11/2005;
accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione del calciatore Begnoni Daniele alla partita oggetto del giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo proposto dall’A.C. Somma;
• di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : Olimpia Lazise - Somma 1 - 1; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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