COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. GALLIERA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 30/11/2005 – Squalifica giocatore Olivetto Daniele per quattro giornate – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. GALLIERA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 30/11/2005 – Squalifica giocatore Olivetto Daniele per quattro giornate - Campionato di 2^ Categoria L’A.C.D. Galliera ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 30/11/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del proprio giocatore Olivetto Daniele “perché a gioco fermo, colpiva con un calcio un avversario disteso a terra, procurandogli danni fisici di rilievo (lacerazione sopraccigliare destra) “. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Galliera; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado e ritenuto che la medesima sia assolutamente congrua in relazione alla condotta del calciatore Olivetto Daniele, quale risulta dettagliatamente descritta nel referto arbitrale P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Galliera Oriago; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Olivetto Daniele; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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